PostHeaderIcon Le Leggi e Fondamenti

A seguire andremmo a riportare uno stralcio di Leggi inerenti il nostro settore. In particolare segnaliamo gli articoli presenti nel Testo Unico Bancario, meglio denominato T.U.B. emanato con Legge n. 385 del 1° Settembre 1993.

Art.106 Elenco Generale T.U.B.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC(78). 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB(79). 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità(80). 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC(78). 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB(79). 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità(80). 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Art.107 Elenco Speciale T.U.B.

1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio(81). 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto(82). 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52(83). 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsti dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47(84).

Art.108 Requisiti di Onorabilità dei Partecipanti T.U.B.

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art.109 Requisiti di Professionalità e di Onorabilità degli esponenti aziendali T.U.B.

1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

D.M. 14-11-2003 n. 104700

Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario che svolgono attività di rilascio di garanzie. (Decreto n. 104700).

D.M. 14-11-2003 n. 104700

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2003, n. 275. Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario che svolgono attività di rilascio di garanzie. (Decreto n. 104700).

D.M. 14-11-2003 n. 104700

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «testo unico bancario»; Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico bancario; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; Visto l'art. 114 del testo unico bancario secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106 del testo unico bancario; Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale 2 aprile 1999 per rideterminare i requisiti degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie, al fine di accrescerne l'affidabilità; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: 1. Modifiche al D.M. 2 aprile 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 1. Nel titolo del decreto ministeriale 2 aprile 1999, le parole «in via esclusiva o prevalente», sono soppresse. 2. . 3. L'art. 2, comma 1, è modificato come segue: al primo rigo, dopo «I soggetti» è aggiunto «di cui all'art. 1-bis»; al terzo rigo è soppressa la locuzione «un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e». 2. Disposizioni transitorie. 1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, si adeguano entro novanta giorni dalla data medesima alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le eventuali modifiche statutarie. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari finanziari di cui al comma 1 devono attestare all'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalità da questo stabilite, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero l'intervenuta cessazione dell'attività nei termini di cui al comma 1. 3. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Mediatori Creditizi D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attività di mediazione creditizia; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108; b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni; c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi; d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108; e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996; f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. Articolo 2 Attività di mediazione creditizia 1. È mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'àmbito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi. 4. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Articolo 3 Albo 1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità previste nel comma 3. Articolo 4 Requisiti per l'iscrizione nell'albo. 1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti: a) domicilio in Italia; b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39; c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario. 2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia; b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario; c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo. Articolo 5 Domanda di iscrizione nell'albo. 1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale; b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il numero di codice fiscale; d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società volge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato. 4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate: a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese; b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione. 6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione. Articolo 6 Cancellazione e sospensione dall'albo. 1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione. 2. La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado. 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione. 7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate. Articolo 7 Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio. 1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Articolo 8 Disposizioni transitorie. 1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2000

Agenti in Attività Finanziaria DM 485/2001

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero; Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento: a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi; d) per "intermediari finanziari" si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico. Articolo 2. Contenuto dell'attività. 1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari. Articolo 3. Elenco. 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto. 2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile. 3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC. 4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo. Articolo 4. Soggetti esteri. 1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3. 2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti: a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria; b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione; c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia. 3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai princìpi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Articolo 5. Altre attività esercitabili. 1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. 2. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attività seguenti: a)attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario; b)altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Articolo 6. Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco. 1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione. 2. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo 3, comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. 5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione. Articolo 7. Disposizioni finali. 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste Italiane S.p.a. 3.Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2001

 

 

PostHeaderIcon GARANZIE PER CHI NON SI FIDA

 

Un mercato in piena evoluzione dove, il prodotto fidejussione, trova impiego nei settori più disparati e delle volte impensabili. Garantire e farsi garantire, significa diminuire ed assottigliare i pericoli che derivano dal rischio d’impresa. Insolvenze, mancate consegne, mancati recuperi, mancato termine dei lavori, lavori eseguiti non a regola d’arte, vizio occulto ed altri rischi, vengono garantiti dalle Polizze Fidejussorie. Ma, la garanzia non è la sola salvaguardia del rischio. Un’azione preventiva svolta dall’organo deliberante, svolge un’analisi dettagliata sui parametri patrimoniali, finanziaria e reddituali del Contraente/Coobbligato. Tramite questa valutazione e fattibilità, si può offrire al Beneficiario una prima risposta alle sue domande e perplessità: la tranquillità di avere un Cliente o un Coobbligato in grado di soddisfare ed adempiere alle promesse. Perché è sempre di promesse future che si parla, di mantenimento di impegni e di obbiettivi. Al contrario un rifiuto di emissione è già una risposta esaustiva a chi, dall’altro capo si deve impegnare. Carenze patrimoniali, finanziari e reddituali possono comunque essere colmate con una garanzia rilasciata da un terzo. Oggi, le società finanziarie, sono molto attente al rilascio di Fidejussioni e Cauzioni, grazie anche all’accentuarsi del controllo di Banca D’Italia. Il loro screening sul Cliente/Contraente è approfondito ed è accompagnato da verifiche incrociate su banche dati. Una particolare attenzione giunge, in questo periodo, sull’ingresso dei CONFIDI, nel nostro mondo. Confidi che fino a ieri, rilasciavano garanzie a privati e solo per la concessione di crediti bancari. Oggi li troviamo presenti nel mercato delle garanzie a privati, grazie alla Finanziaria del 2008, nel rilascio di Polizze Fidejussorie a favore di Enti ed Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Equitalia).

 

Qualità, Trasparenza, Assistenza, Informazione


 

 

 

Area Riservata

20/09/2009

Ci giungono notizie aliunde, le quali ci informano dell’esistenza di persone che offrono Polizze Fidejussorie emesse dalla Société Generale de la Franchise con sede a Nizza, per l’ottenimento di prestiti/finanziamenti. Le stesse persone chiedono versamenti anticipati dei premi nascenti da dette Polizze Fidejussorie. Vi Informiamo che: 1. La nostra società non ha nessuna sede a Nizza 2. Non emette Polizze Fidejussorie, in quanto è una Agenzia in Attività Finanziaria ed opera su mandati di Intermediari Finanziari ex art. 106 e 107 del T.U.B., Lgs. 385/93 3. Le suddette persone non appartengono alla ns. organizzazione commerciale e sono da noi sconosciute. Vi preghiamo qualora venite a conoscenza di tali richieste di darcene comunicazione.


LE FAQ

Devo sottoscrivere un contratto di locazione di immobile ad uso civile. Mi potete dire come devo impostare una Polizza fidejussoria. Ovvero quali sono i valori? Qual'è la durata?

 

Vorrei sapere qual'è la durata minima di una Polizza Fidejussoria. Posso richiedere una Polizza Fidejussoria con durata di 3 mesi?

 

Come deve essere pagato il premio di una Polizza Fidejussoria con durata triennale? Posso pagare annualmente?

 

E tante altre domande.......

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