PostHeaderIcon I Consorzi Fidi

(Tratto da Fisco Oggi a cura dell’Agenzia delle Entrate)

 

È ormai passato qualche mese dalla riforma introdotta dalla legge finanziaria 2008, che ha ampliato le possibilità del contribuente di prestare garanzie all'erario. L'intervento legislativo ha interessato vari ambiti, tra cui le rateizzazioni a seguito di adesione, di conciliazione e di cartelle di pagamento e per l'ottenimento di rimborsi Iva e imposte dirette. Dal primo gennaio di quest'anno, infatti, sono entrati in campo, accanto a banche e assicurazioni, anche i Confidi.

Chi sono i Confidi

La disciplina sistematica dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è stata introdotta dall'articolo 13 del Dl 326/2003 (cosiddetta legge Confidi). Tale attività consiste, principalmente, nel prestare garanzie a fini mutualsitici, per favorire l'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese da parte delle banche. I soggetti che esercitano la garanzia collettiva dei fidi sono denominati unitariamente Confidi: si tratta di consorzi, società cooperative eccetera. Il dato comune, in ogni caso, è che le risorse dell'attività dei Confidi provengono dalle imprese consorziate/socie e che a queste sia destinata l'attività. La funzione dei Confidi è, in sostanza, quella di rendere più accessibile il credito bancario alle piccole e medie imprese. Sono considerati, infatti, uno strumento antiusura e per questo motivo il legislatore è più volte intervenuto con l'intento di favorirne l'attività e, al contempo, potenziarne la solidità. Fino al 2003, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi potevano essere iscritti solamente all'elenco generale degli intermediari finanziari (articolo 106, Dlgs 385/1993 - Testo unico bancario), con conseguente limitazione all'espansione dell'attività. Con la "legge Confidi" gli è stato consentito di iscriversi all'elenco speciale (ex articolo 107, Dlgs 385/1993), sottoponendosi alla vigilanza prudenziale continua sull'attività e sull'assetto patrimoniale da parte della Banca d'Italia, al pari delle banche e degli altri intermediari finanziari iscritti a tale elenco. A oggi, comunque, sono pochi i consorzi di garanzia che hanno approfittato della possibilità, numerosi invece i Confidi "tradizionali". Perché un Confidi possa essere iscritto all'elenco generale (oggi tenuto dalla Banca d'Italia, dopo la soppressione dell'Ufficio italiano cambi), deve, di norma, costituire un fondo consortile o avere un capitale sociale non inferiore a 100mila euro. Per evitare un'eccessiva concentrazione delle quote, che rischierebbe di annacquare la consistenza patrimoniale, ogni impresa partecipante non può possedere più del 20% del fondo o del capitale. Inoltre, il patrimonio netto deve essere superiore a 250mila euro. E' previsto un controllo sul patrimonio anche successivamente all'iscrizione. Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve dimostrare alla Banca d'Italia che il patrimonio netto non sia inferiore a 250mila euro e sia costituito nel rispetto dell'articolo 13, comma 14, della "legge Confidi". Va considerato, inoltre, che l'attività dei Confidi è sottoposta pur sempre a dei limiti. Nella generalità dei casi, infatti, questi possono prestare garanzia solo per piccole e medie imprese e, in particolare (per lo meno quelli iscritti all'elenco "106"), soltanto nei confronti dei soci, che devono essere - a loro volta e salvo precise eccezioni - piccole o medie imprese. Attualmente la nozione di "piccole e medie imprese" a livello comunitario è contenuta nel Regolamento sugli aiuti di Stato 800/2008 (CE), che definisce "Pmi" quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (i requisiti sono cumulativi). Pertanto, solo le imprese sotto questa soglia potranno legittimamente presentare al Fisco garanzie di Confidi. Considerato che l'attività dei Confidi consiste soltanto nel prestare garanzie e non comprende l'intermediazione nel credito, si può ritenere che, di massima e in via presuntiva, i "tradizionali" costituiscano una sufficiente garanzia per i crediti erariali. Una corretta iscrizione agli elenchi garantisce, quanto meno, un rigoroso rispetto formale delle imposizioni di legge. Eventuali irregolarità, discrepanze, anomalie nei dati iscritti nell'elenco, incrociati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria e presso la Camera di commercio possono rivelare gravi violazioni della normativa sui Confidi, sull'esercizio dell'attività finanziaria e sui debiti verso l'erario. Può essere importante, ad esempio, verificare che le eventuali modifiche statutarie avvenute dopo l'iscrizione agli elenchi di vigilanza (come cambio di denominazione o di sede legale) siano state tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia, che il Confidi sia in una posizione regolare con il fisco (anche con il registro, per quanto riguarda le eventuali modifiche statutarie) eccetera.

La previsione normativa

La legge 244/2007 (articolo 1, commi da 124 a 127) ha previsto, in modo uniforme per le diverse tipologie di debito tributario sopra indicate, che il contribuente possa fornire nei confronti dell'erario idonea garanzia mediante "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". I Confidi, quindi, sono in generale legittimati a garantire crediti dell'erario senza limitazioni o particolari ulteriori presupposti rispetto all'iscrizione a uno degli elenchi degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d'Italia. Prima della Finanziaria 2008, i Confidi potevano già garantire per i rimborsi Iva (articolo 38-bis, Dpr 633/1972). Erano, però, previste specifiche limitazioni, fissate nel dettaglio dal regolamento contenuto nel decreto ministeriale 366/1999. Si trattava di particolari requisiti patrimoniali, che potessero garantire - almeno in astratto - una adeguata solvibilità. È evidente che con la nuova previsione normativa, il legislatore, tenuto conto degli sviluppi della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ha ritenuto che questi possano ormai garantire - in linea di massima - una sufficiente affidabilità e solvibilità per tutelare l'interesse pubblico alla riscossione tributaria.

Quali garanzie possono rilasciare

La "legge Confidi" prevede che, in generale, i Confidi possano rilasciare garanzie personali e reali e stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio. Possono garantire i debiti delle imprese, quindi, sia con garanzie tipiche che atipiche. Non esiste ancora un modello di garanzia specifico che il Confidi debba osservare per essere accettato dall'Amministrazione finanziaria, ma vanno sicuramente soddisfatti tutti i requisiti di validità del rapporto tra garante e garantito e rispettate tutte le cautele previste a tutela del fisco per le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie. Questo sia per l'importo garantito che per la durata della copertura, compresa anche la necessità che non siano previste clausole "vessatorie" che possano limitare, escludere o rendere eccessivamente difficoltosa l'escussione della garanzia e vanificare, così, la ratio stessa dell'istituto.

 

 

PostHeaderIcon GARANZIE PER CHI NON SI FIDA

 

Un mercato in piena evoluzione dove, il prodotto fidejussione, trova impiego nei settori più disparati e delle volte impensabili. Garantire e farsi garantire, significa diminuire ed assottigliare i pericoli che derivano dal rischio d’impresa. Insolvenze, mancate consegne, mancati recuperi, mancato termine dei lavori, lavori eseguiti non a regola d’arte, vizio occulto ed altri rischi, vengono garantiti dalle Polizze Fidejussorie. Ma, la garanzia non è la sola salvaguardia del rischio. Un’azione preventiva svolta dall’organo deliberante, svolge un’analisi dettagliata sui parametri patrimoniali, finanziaria e reddituali del Contraente/Coobbligato. Tramite questa valutazione e fattibilità, si può offrire al Beneficiario una prima risposta alle sue domande e perplessità: la tranquillità di avere un Cliente o un Coobbligato in grado di soddisfare ed adempiere alle promesse. Perché è sempre di promesse future che si parla, di mantenimento di impegni e di obbiettivi. Al contrario un rifiuto di emissione è già una risposta esaustiva a chi, dall’altro capo si deve impegnare. Carenze patrimoniali, finanziari e reddituali possono comunque essere colmate con una garanzia rilasciata da un terzo. Oggi, le società finanziarie, sono molto attente al rilascio di Fidejussioni e Cauzioni, grazie anche all’accentuarsi del controllo di Banca D’Italia. Il loro screening sul Cliente/Contraente è approfondito ed è accompagnato da verifiche incrociate su banche dati. Una particolare attenzione giunge, in questo periodo, sull’ingresso dei CONFIDI, nel nostro mondo. Confidi che fino a ieri, rilasciavano garanzie a privati e solo per la concessione di crediti bancari. Oggi li troviamo presenti nel mercato delle garanzie a privati, grazie alla Finanziaria del 2008, nel rilascio di Polizze Fidejussorie a favore di Enti ed Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Equitalia).

 

Qualità, Trasparenza, Assistenza, Informazione


 

 

 

Area Riservata

20/09/2009

Ci giungono notizie aliunde, le quali ci informano dell’esistenza di persone che offrono Polizze Fidejussorie emesse dalla Société Generale de la Franchise con sede a Nizza, per l’ottenimento di prestiti/finanziamenti. Le stesse persone chiedono versamenti anticipati dei premi nascenti da dette Polizze Fidejussorie. Vi Informiamo che: 1. La nostra società non ha nessuna sede a Nizza 2. Non emette Polizze Fidejussorie, in quanto è una Agenzia in Attività Finanziaria ed opera su mandati di Intermediari Finanziari ex art. 106 e 107 del T.U.B., Lgs. 385/93 3. Le suddette persone non appartengono alla ns. organizzazione commerciale e sono da noi sconosciute. Vi preghiamo qualora venite a conoscenza di tali richieste di darcene comunicazione.


LE FAQ

Devo sottoscrivere un contratto di locazione di immobile ad uso civile. Mi potete dire come devo impostare una Polizza fidejussoria. Ovvero quali sono i valori? Qual'è la durata?

 

Vorrei sapere qual'è la durata minima di una Polizza Fidejussoria. Posso richiedere una Polizza Fidejussoria con durata di 3 mesi?

 

Come deve essere pagato il premio di una Polizza Fidejussoria con durata triennale? Posso pagare annualmente?

 

E tante altre domande.......

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